Dal 2024 nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera.

Con la legge 83/2023 è stato varato nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri tra Italia e Svizzera che entrerà in vigore da gennaio 2024.

Dal 2024 cambierà lo scenario fiscale dei frontalieri che prestano la propria opera nel paese Elvetico, la nuova norma avrà l’obiettivo di individuare con maggiore chiarezza chi sono i lavoratori frontalieri ma soprattutto regolamenterà le la tipologia di tassazione da applicare.

Relativamente all’individuazione di chi sono i “Lavoratori Frontalieri”, il nuovo accordo indica le nuove regole e parametri per stabilire tali figure, infatti vengono individuate quali sono le aree geografiche di frontiera e i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso i lavoratori:

AREE GEOGRAFICHE

Svizzera

  • Ticino
  • Grigioni
  • Vallese

Italia

  • Valle d’ Aosta
  • Piemonte
  • Lombardia
  • Bolzano (Prov.Aut.)

REQUISITI FRONTALIERI

  • Residenza in uno dei Comuni ubicati per intero o in parte entro una fascia di 20Km dal confine;
  • Essere lavoratore dipendente presso un’azienda ubicata nel territorio di frontiera e che abbia una sede fissa o stabile organizzazione nell’ altro Stato;
  • Il ritorno giornaliero presso la propria residenza di origine.

Tassazione dei nuovi frontaliere ed eliminazione della doppia imposizione

Una volta chiariti quali soni i requisiti e aree geografiche di competenza, il nuovo accordo prevede che saranno considerati “Nuovi Frontalieri” tutti coloro i quali entrano a farne parte dal 17/07/2023.

Agli stessi, di conseguenza, verrà applicato il cd criterio della tassazione concorrente, previsto dall’ art.3 del nuovo accordo, il quale dovrà essere applicato sia nello stato di residenza che in quello dove viene prestata attività lavorativa, inoltre è stata innalzata la soglia del limite non tassabile ( per i redditi maturati in zona frontaliera ) passando da €.7.500,00 a €.10.000,00 e la possibilità di dedurre i contributi obbligatori per prepensionamento, nonché il non assoggettamento ad imposta degli assegni familiari.

Per evitare la doppia imposizione, l’accordo prevede due criteri differenti in relazione al luogo di produzione del reddito ed alla residenza:

  • Metodo di esenzione: tale metodo viene applicato nello stato in cui viene prodotto il reddito che prevede una riduzione del carico fiscale di 20 punti percentuale;
  • Credito per imposte estere: viene riconosciuto nello stato di residenza fiscale del lavoratore frontaliere, con questo metodo il lavoratore avrà la possibilità di portare a credito le imposte pagate a titolo d’ imposta nello stato estero.

Periodo transitorio

Come abbiamo già accennato, il 17 luglio 2023 risulta essere la data di riferimento per comprendere se siamo in presenza di vecchi o nuovi frontalieri.

Per tutti i frontalieri residenti in Italia che alla data del 17 luglio 2023, svolgono attività di lavoro dipendente in Svizzera, nonché per coloro che lo sono stati nel periodo tra il 31/12/2018 e il 17/07/2023, ai fini della tassazione possono applicare le regole del regime transitorio, ovvero, i redditi rimangono assoggettati a tassazione solo in Svizzera.

Pro e Contro dell’accordo e la clausola “Anti Abuso”

Ovviamente, come tutte le novità, le nuove disposizioni genereranno sia aspetti  positivi che negativi ( dipende anche dai punti di vista ), pertanto di seguito vengono illustrati quali sono i punti più importanti:

Pro

Reprocità: Con il nuovo accordo, le regole sono uguali per i frontalieri di entrambi i paesi;

Regole più chiare: per l’ individuazione dei lavoratori con status di frontaliere;

Maggior gettito erariale: per la Svizzera che si vede aumentare di venti punti percentuale la quota imponibile, passando dal 60 all’ 80%.

Contro

Fiscalità: con l’ entrata a regime del nuovo accordo, i frontalieri, anche pur potendo usufruire di crediti d’ imposta per le doppie imposizioni, dovranno pagare le imposte in entrambi i Paesi.  

Clausole Anti Abuso

Vista l’ importante penalizzazione dal punto di vista impositivo, che interesserà i nuovi frontalieri entro la fascia dei 20Km, e per evitare che vengano posti in essere eventuali abusi normativi atti ad evitare maggiori aggravi ed imposizioni, è stata istituita una clausola cd “Anti Abuso” che permetterà durante il periodo transitorio, qualora siano rilevate anomalie ed abusi evidenti e manifesti, di darne notizia all’ altro Stato al fine di intraprendere le dovute verifiche e controlli.

Smart-Working frontalieri

L’ accordo non prevede ulteriori clausole di salvaguardia rispetto a quelle già scadute il 30 giugno, e tali tipologie di lavoratori potrebbero dover trovarsi essere chiamati a rispettare le regole ordinarie. In ogni caso l’ accordo prevede che Italia e Svizzera formulino un nuovo protocollo al fine di evitare la perdita dei benefici del lavoratore frontaliere.