{"id":1986,"date":"2023-10-16T23:19:55","date_gmt":"2023-10-16T21:19:55","guid":{"rendered":"https:\/\/lexmentor.ch\/?p=1986"},"modified":"2023-10-16T23:22:47","modified_gmt":"2023-10-16T21:22:47","slug":"dal-2024-nuovo-accordo-per-i-frontalieri-con-la-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexmentor.ch\/index.php\/2023\/10\/16\/dal-2024-nuovo-accordo-per-i-frontalieri-con-la-svizzera\/","title":{"rendered":"Dal 2024 nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera."},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Con la legge 83\/2023 \u00e8 stato varato nuovo accordo sull\u2019imposizione dei frontalieri tra Italia e Svizzera che entrer\u00e0 in vigore da gennaio 2024.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dal 2024 cambier\u00e0 lo scenario fiscale dei frontalieri che prestano la propria opera nel paese Elvetico, la nuova norma avr\u00e0 l\u2019obiettivo di individuare con maggiore chiarezza chi sono i lavoratori frontalieri ma soprattutto regolamenter\u00e0 le la tipologia di tassazione da applicare.<\/p>\n\n\n\n<p>Relativamente all\u2019individuazione di chi sono i \u201cLavoratori Frontalieri\u201d, il nuovo accordo indica le nuove regole e parametri per stabilire tali figure, infatti vengono individuate quali sono le aree geografiche di frontiera e i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso i lavoratori:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>AREE GEOGRAFICHE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Svizzera<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ticino<\/li>\n\n\n\n<li>Grigioni<\/li>\n\n\n\n<li>Vallese<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Italia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valle d\u2019 Aosta<\/li>\n\n\n\n<li>Piemonte<\/li>\n\n\n\n<li>Lombardia<\/li>\n\n\n\n<li>Bolzano (Prov.Aut.)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>REQUISITI FRONTALIERI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Residenza in uno dei Comuni ubicati per intero o in parte entro una fascia di 20Km dal confine;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Essere lavoratore dipendente presso un\u2019azienda ubicata nel territorio di frontiera e che abbia una sede fissa o stabile organizzazione nell\u2019 altro Stato;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il ritorno giornaliero presso la propria residenza di origine.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Tassazione dei nuovi frontaliere ed eliminazione della doppia imposizione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una volta chiariti quali soni i requisiti e aree geografiche di competenza, il nuovo accordo prevede che saranno considerati \u201cNuovi Frontalieri\u201d tutti coloro i quali entrano a farne parte dal 17\/07\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Agli stessi, di conseguenza, verr\u00e0 applicato il cd criterio della tassazione concorrente, previsto dall\u2019 art.3 del nuovo accordo, il quale dovr\u00e0 essere applicato sia nello stato di residenza che in quello dove viene prestata attivit\u00e0 lavorativa, inoltre \u00e8 stata innalzata la soglia del limite non tassabile ( per i redditi maturati in zona frontaliera ) passando da \u20ac.7.500,00 a \u20ac.10.000,00 e la possibilit\u00e0 di dedurre i contributi obbligatori per prepensionamento, nonch\u00e9 il non assoggettamento ad imposta degli assegni familiari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per evitare la doppia imposizione<\/strong>, l\u2019accordo prevede due criteri differenti in relazione al luogo di produzione del reddito ed alla residenza:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Metodo di esenzione: tale metodo viene applicato nello stato in cui viene prodotto il reddito che prevede una riduzione del carico fiscale di 20 punti percentuale;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Credito per imposte estere: viene riconosciuto nello stato di residenza fiscale del lavoratore frontaliere, con questo metodo il lavoratore avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di portare a credito le imposte pagate a titolo d\u2019 imposta nello stato estero.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Periodo transitorio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come abbiamo gi\u00e0 accennato, il 17 luglio 2023 risulta essere la data di riferimento per comprendere se siamo in presenza di vecchi o nuovi frontalieri.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tutti i frontalieri residenti in Italia che alla data del 17 luglio 2023, svolgono attivit\u00e0 di lavoro dipendente in Svizzera, nonch\u00e9 per coloro che lo sono stati nel periodo tra il 31\/12\/2018 e il 17\/07\/2023, ai fini della tassazione possono applicare le regole del regime transitorio, ovvero, i redditi rimangono assoggettati a tassazione solo in Svizzera.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pro e Contro dell\u2019accordo e la clausola \u201cAnti Abuso\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ovviamente, come tutte le novit\u00e0, le nuove disposizioni genereranno sia aspetti&nbsp; positivi che negativi ( dipende anche dai punti di vista ), pertanto di seguito vengono illustrati quali sono i punti pi\u00f9 importanti:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Pro<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Reprocit\u00e0<\/strong>: Con il nuovo accordo, le regole sono uguali per i frontalieri di entrambi i paesi;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Regole pi\u00f9 chiare:<\/strong> per l\u2019 individuazione dei lavoratori con status di frontaliere;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Maggior gettito erariale:<\/strong> per la Svizzera che si vede aumentare di venti punti percentuale la quota imponibile, passando dal 60 all\u2019 80%.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Contro<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Fiscalit\u00e0:<\/u><\/strong> con l\u2019 entrata a regime del nuovo accordo, i frontalieri, anche pur potendo usufruire di crediti d\u2019 imposta per le doppie imposizioni, dovranno pagare le imposte in entrambi i Paesi. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Clausole Anti Abuso<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Vista l\u2019 importante penalizzazione dal punto di vista impositivo, che interesser\u00e0 i nuovi frontalieri entro la fascia dei 20Km, e per evitare che vengano posti in essere eventuali abusi normativi atti ad evitare maggiori aggravi ed imposizioni, \u00e8 stata istituita una clausola cd \u201cAnti Abuso\u201d che permetter\u00e0 durante il periodo transitorio, qualora siano rilevate anomalie ed abusi evidenti e manifesti, di darne notizia all\u2019 altro Stato al fine di intraprendere le dovute verifiche e controlli.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Smart-Working frontalieri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019 accordo non prevede ulteriori clausole di salvaguardia rispetto a quelle gi\u00e0 scadute il 30 giugno, e tali tipologie di lavoratori potrebbero dover trovarsi essere chiamati a rispettare le regole ordinarie. In ogni caso l\u2019 accordo prevede che Italia e Svizzera formulino un nuovo protocollo al fine di evitare la perdita dei benefici del lavoratore frontaliere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la legge 83\/2023 \u00e8 stato varato nuovo accordo sull\u2019imposizione dei frontalieri tra Italia e Svizzera che entrer\u00e0 in vigore da gennaio 2024. 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REQUISITI FRONTALIERI\u2022 Residenza in uno dei Comuni ubicati per intero o in parte entro una fascia di 20Km dal confine;\u2022 Essere lavoratore dipendente presso un\u2019azienda ubicata nel territorio di frontiera e che abbia una sede fissa o stabile organizzazione nell\u2019 altro Stato; \u2022 Il ritorno giornaliero presso la propria residenza di origine. Tassazione dei nuovi frontaliere ed eliminazione della doppia imposizioneUna volta chiariti quali soni i requisiti e aree geografiche di competenza, il nuovo accordo prevede che saranno considerati \u201cNuovi Frontalieri\u201d tutti coloro i quali entrano a farne parte dal 17\/07\/2023.Agli stessi, di conseguenza, verr\u00e0 applicato il cd criterio della tassazione concorrente, previsto dall\u2019 art.3 del nuovo accordo, il quale dovr\u00e0 essere applicato sia nello stato di residenza che in quello dove viene prestata attivit\u00e0 lavorativa, inoltre \u00e8 stata innalzata la soglia del limite non tassabile ( per i redditi maturati in zona frontaliera ) passando da \u20ac.7.500,00 a \u20ac.10.000,00 e la possibilit\u00e0 di dedurre i contributi obbligatori per prepensionamento, nonch\u00e9 il non assoggettamento ad imposta degli assegni familiari.Per evitare la doppia imposizione, l\u2019accordo prevede due criteri differenti in relazione al luogo di produzione del reddito ed alla residenza:- Metodo di esenzione: tale metodo viene applicato nello stato in cui viene prodotto il reddito che prevede una riduzione del carico fiscale di 20 punti percentuale;- Credito per imposte estere: viene riconosciuto nello stato di residenza fiscale del lavoratore frontaliere, con questo metodo il lavoratore avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di portare a credito le imposte pagate a titolo d\u2019 imposta nello stato estero.Periodo transitorioCome abbiamo gi\u00e0 accennato, il 17 luglio 2023 risulta essere la data di riferimento per comprendere se siamo in presenza di vecchi o nuovi frontalieri.Per tutti i frontalieri residenti in Italia che alla data del 17 luglio 2023, svolgono attivit\u00e0 di lavoro dipendente in Svizzera, nonch\u00e9 per coloro che lo sono stati nel periodo tra il 31\/12\/2018 e il 17\/07\/2023, ai fini della tassazione possono applicare le regole del regime transitorio, ovvero, i redditi rimangono assoggettati a tassazione solo in Svizzera.Pro e Contro dell\u2019accordo e la clausola \u201cAnti Abuso\u201d Ovviamente, come tutte le novit\u00e0, le nuove disposizioni genereranno sia aspetti positivi che negativi ( dipende anche dai punti di vista ), pertanto di seguito vengono illustrati quali sono i punti pi\u00f9 importanti:ProReprocit\u00e0: Con il nuovo accordo, le regole sono uguali per i frontalieri di entrambi i paesi;Regole pi\u00f9 chiare: per l\u2019 individuazione dei lavoratori con status di frontaliere;Maggior gettito erariale: per la Svizzera che si vede aumentare di venti punti percentuale la quota imponibile, passando dal 60 all\u2019 80%.ControFiscalit\u00e0: con l\u2019 entrata a regime del nuovo accordo, i frontalieri, anche pur potendo usufruire di crediti d\u2019 imposta per le doppie imposizioni, dovranno pagare le imposte in entrambi i Paesi. Clausole Anti AbusoVista l\u2019 importante penalizzazione dal punto di vista impositivo, che interesser\u00e0 i nuovi frontalieri entro la fascia dei 20Km, e per evitare che vengano posti in essere eventuali abusi normativi atti ad evitare maggiori aggravi ed imposizioni, \u00e8 stata istituita una clausola cd \u201cAnti Abuso\u201d che permetter\u00e0 durante il periodo transitorio, qualora siano rilevate anomalie ed abusi evidenti e manifesti, di darne notizia all\u2019 altro Stato al fine di intraprendere le dovute verifiche e controlli.Smart-Working frontalieriL\u2019 accordo non prevede ulteriori clausole di salvaguardia rispetto a quelle gi\u00e0 scadute il 30 giugno, e tali tipologie di lavoratori potrebbero dover trovarsi essere chiamati a rispettare le regole ordinarie. 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REQUISITI FRONTALIERI\u2022 Residenza in uno dei Comuni ubicati per intero o in parte entro una fascia di 20Km dal confine;\u2022 Essere lavoratore dipendente presso un\u2019azienda ubicata nel territorio di frontiera e che abbia una sede fissa o stabile organizzazione nell\u2019 altro Stato; \u2022 Il ritorno giornaliero presso la propria residenza di origine. Tassazione dei nuovi frontaliere ed eliminazione della doppia imposizioneUna volta chiariti quali soni i requisiti e aree geografiche di competenza, il nuovo accordo prevede che saranno considerati \u201cNuovi Frontalieri\u201d tutti coloro i quali entrano a farne parte dal 17\/07\/2023.Agli stessi, di conseguenza, verr\u00e0 applicato il cd criterio della tassazione concorrente, previsto dall\u2019 art.3 del nuovo accordo, il quale dovr\u00e0 essere applicato sia nello stato di residenza che in quello dove viene prestata attivit\u00e0 lavorativa, inoltre \u00e8 stata innalzata la soglia del limite non tassabile ( per i redditi maturati in zona frontaliera ) passando da \u20ac.7.500,00 a \u20ac.10.000,00 e la possibilit\u00e0 di dedurre i contributi obbligatori per prepensionamento, nonch\u00e9 il non assoggettamento ad imposta degli assegni familiari.Per evitare la doppia imposizione, l\u2019accordo prevede due criteri differenti in relazione al luogo di produzione del reddito ed alla residenza:- Metodo di esenzione: tale metodo viene applicato nello stato in cui viene prodotto il reddito che prevede una riduzione del carico fiscale di 20 punti percentuale;- Credito per imposte estere: viene riconosciuto nello stato di residenza fiscale del lavoratore frontaliere, con questo metodo il lavoratore avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di portare a credito le imposte pagate a titolo d\u2019 imposta nello stato estero.Periodo transitorioCome abbiamo gi\u00e0 accennato, il 17 luglio 2023 risulta essere la data di riferimento per comprendere se siamo in presenza di vecchi o nuovi frontalieri.Per tutti i frontalieri residenti in Italia che alla data del 17 luglio 2023, svolgono attivit\u00e0 di lavoro dipendente in Svizzera, nonch\u00e9 per coloro che lo sono stati nel periodo tra il 31\/12\/2018 e il 17\/07\/2023, ai fini della tassazione possono applicare le regole del regime transitorio, ovvero, i redditi rimangono assoggettati a tassazione solo in Svizzera.Pro e Contro dell\u2019accordo e la clausola \u201cAnti Abuso\u201d Ovviamente, come tutte le novit\u00e0, le nuove disposizioni genereranno sia aspetti positivi che negativi ( dipende anche dai punti di vista ), pertanto di seguito vengono illustrati quali sono i punti pi\u00f9 importanti:ProReprocit\u00e0: Con il nuovo accordo, le regole sono uguali per i frontalieri di entrambi i paesi;Regole pi\u00f9 chiare: per l\u2019 individuazione dei lavoratori con status di frontaliere;Maggior gettito erariale: per la Svizzera che si vede aumentare di venti punti percentuale la quota imponibile, passando dal 60 all\u2019 80%.ControFiscalit\u00e0: con l\u2019 entrata a regime del nuovo accordo, i frontalieri, anche pur potendo usufruire di crediti d\u2019 imposta per le doppie imposizioni, dovranno pagare le imposte in entrambi i Paesi. Clausole Anti AbusoVista l\u2019 importante penalizzazione dal punto di vista impositivo, che interesser\u00e0 i nuovi frontalieri entro la fascia dei 20Km, e per evitare che vengano posti in essere eventuali abusi normativi atti ad evitare maggiori aggravi ed imposizioni, \u00e8 stata istituita una clausola cd \u201cAnti Abuso\u201d che permetter\u00e0 durante il periodo transitorio, qualora siano rilevate anomalie ed abusi evidenti e manifesti, di darne notizia all\u2019 altro Stato al fine di intraprendere le dovute verifiche e controlli.Smart-Working frontalieriL\u2019 accordo non prevede ulteriori clausole di salvaguardia rispetto a quelle gi\u00e0 scadute il 30 giugno, e tali tipologie di lavoratori potrebbero dover trovarsi essere chiamati a rispettare le regole ordinarie. 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REQUISITI FRONTALIERI\u2022 Residenza in uno dei Comuni ubicati per intero o in parte entro una fascia di 20Km dal confine;\u2022 Essere lavoratore dipendente presso un\u2019azienda ubicata nel territorio di frontiera e che abbia una sede fissa o stabile organizzazione nell\u2019 altro Stato; \u2022 Il ritorno giornaliero presso la propria residenza di origine. Tassazione dei nuovi frontaliere ed eliminazione della doppia imposizioneUna volta chiariti quali soni i requisiti e aree geografiche di competenza, il nuovo accordo prevede che saranno considerati \u201cNuovi Frontalieri\u201d tutti coloro i quali entrano a farne parte dal 17\/07\/2023.Agli stessi, di conseguenza, verr\u00e0 applicato il cd criterio della tassazione concorrente, previsto dall\u2019 art.3 del nuovo accordo, il quale dovr\u00e0 essere applicato sia nello stato di residenza che in quello dove viene prestata attivit\u00e0 lavorativa, inoltre \u00e8 stata innalzata la soglia del limite non tassabile ( per i redditi maturati in zona frontaliera ) passando da \u20ac.7.500,00 a \u20ac.10.000,00 e la possibilit\u00e0 di dedurre i contributi obbligatori per prepensionamento, nonch\u00e9 il non assoggettamento ad imposta degli assegni familiari.Per evitare la doppia imposizione, l\u2019accordo prevede due criteri differenti in relazione al luogo di produzione del reddito ed alla residenza:- Metodo di esenzione: tale metodo viene applicato nello stato in cui viene prodotto il reddito che prevede una riduzione del carico fiscale di 20 punti percentuale;- Credito per imposte estere: viene riconosciuto nello stato di residenza fiscale del lavoratore frontaliere, con questo metodo il lavoratore avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di portare a credito le imposte pagate a titolo d\u2019 imposta nello stato estero.Periodo transitorioCome abbiamo gi\u00e0 accennato, il 17 luglio 2023 risulta essere la data di riferimento per comprendere se siamo in presenza di vecchi o nuovi frontalieri.Per tutti i frontalieri residenti in Italia che alla data del 17 luglio 2023, svolgono attivit\u00e0 di lavoro dipendente in Svizzera, nonch\u00e9 per coloro che lo sono stati nel periodo tra il 31\/12\/2018 e il 17\/07\/2023, ai fini della tassazione possono applicare le regole del regime transitorio, ovvero, i redditi rimangono assoggettati a tassazione solo in Svizzera.Pro e Contro dell\u2019accordo e la clausola \u201cAnti Abuso\u201d Ovviamente, come tutte le novit\u00e0, le nuove disposizioni genereranno sia aspetti positivi che negativi ( dipende anche dai punti di vista ), pertanto di seguito vengono illustrati quali sono i punti pi\u00f9 importanti:ProReprocit\u00e0: Con il nuovo accordo, le regole sono uguali per i frontalieri di entrambi i paesi;Regole pi\u00f9 chiare: per l\u2019 individuazione dei lavoratori con status di frontaliere;Maggior gettito erariale: per la Svizzera che si vede aumentare di venti punti percentuale la quota imponibile, passando dal 60 all\u2019 80%.ControFiscalit\u00e0: con l\u2019 entrata a regime del nuovo accordo, i frontalieri, anche pur potendo usufruire di crediti d\u2019 imposta per le doppie imposizioni, dovranno pagare le imposte in entrambi i Paesi. Clausole Anti AbusoVista l\u2019 importante penalizzazione dal punto di vista impositivo, che interesser\u00e0 i nuovi frontalieri entro la fascia dei 20Km, e per evitare che vengano posti in essere eventuali abusi normativi atti ad evitare maggiori aggravi ed imposizioni, \u00e8 stata istituita una clausola cd \u201cAnti Abuso\u201d che permetter\u00e0 durante il periodo transitorio, qualora siano rilevate anomalie ed abusi evidenti e manifesti, di darne notizia all\u2019 altro Stato al fine di intraprendere le dovute verifiche e controlli.Smart-Working frontalieriL\u2019 accordo non prevede ulteriori clausole di salvaguardia rispetto a quelle gi\u00e0 scadute il 30 giugno, e tali tipologie di lavoratori potrebbero dover trovarsi essere chiamati a rispettare le regole ordinarie. 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Clausole Anti AbusoVista l\u2019 importante penalizzazione dal punto di vista impositivo, che interesser\u00e0 i nuovi frontalieri entro la fascia dei 20Km, e per evitare che vengano posti in essere eventuali abusi normativi atti ad evitare maggiori aggravi ed imposizioni, \u00e8 stata istituita una clausola cd \u201cAnti Abuso\u201d che permetter\u00e0 durante il periodo transitorio, qualora siano rilevate anomalie ed abusi evidenti e manifesti, di darne notizia all\u2019 altro Stato al fine di intraprendere le dovute verifiche e controlli.Smart-Working frontalieriL\u2019 accordo non prevede ulteriori clausole di salvaguardia rispetto a quelle gi\u00e0 scadute il 30 giugno, e tali tipologie di lavoratori potrebbero dover trovarsi essere chiamati a rispettare le regole ordinarie. 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REQUISITI FRONTALIERI\u2022 Residenza in uno dei Comuni ubicati per intero o in parte entro una fascia di 20Km dal confine;\u2022 Essere lavoratore dipendente presso un\u2019azienda ubicata nel territorio di frontiera e che abbia una sede fissa o stabile organizzazione nell\u2019 altro Stato; \u2022 Il ritorno giornaliero presso la propria residenza di origine. Tassazione dei nuovi frontaliere ed eliminazione della doppia imposizioneUna volta chiariti quali soni i requisiti e aree geografiche di competenza, il nuovo accordo prevede che saranno considerati \u201cNuovi Frontalieri\u201d tutti coloro i quali entrano a farne parte dal 17\/07\/2023.Agli stessi, di conseguenza, verr\u00e0 applicato il cd criterio della tassazione concorrente, previsto dall\u2019 art.3 del nuovo accordo, il quale dovr\u00e0 essere applicato sia nello stato di residenza che in quello dove viene prestata attivit\u00e0 lavorativa, inoltre \u00e8 stata innalzata la soglia del limite non tassabile ( per i redditi maturati in zona frontaliera ) passando da \u20ac.7.500,00 a \u20ac.10.000,00 e la possibilit\u00e0 di dedurre i contributi obbligatori per prepensionamento, nonch\u00e9 il non assoggettamento ad imposta degli assegni familiari.Per evitare la doppia imposizione, l\u2019accordo prevede due criteri differenti in relazione al luogo di produzione del reddito ed alla residenza:- Metodo di esenzione: tale metodo viene applicato nello stato in cui viene prodotto il reddito che prevede una riduzione del carico fiscale di 20 punti percentuale;- Credito per imposte estere: viene riconosciuto nello stato di residenza fiscale del lavoratore frontaliere, con questo metodo il lavoratore avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di portare a credito le imposte pagate a titolo d\u2019 imposta nello stato estero.Periodo transitorioCome abbiamo gi\u00e0 accennato, il 17 luglio 2023 risulta essere la data di riferimento per comprendere se siamo in presenza di vecchi o nuovi frontalieri.Per tutti i frontalieri residenti in Italia che alla data del 17 luglio 2023, svolgono attivit\u00e0 di lavoro dipendente in Svizzera, nonch\u00e9 per coloro che lo sono stati nel periodo tra il 31\/12\/2018 e il 17\/07\/2023, ai fini della tassazione possono applicare le regole del regime transitorio, ovvero, i redditi rimangono assoggettati a tassazione solo in Svizzera.Pro e Contro dell\u2019accordo e la clausola \u201cAnti Abuso\u201d Ovviamente, come tutte le novit\u00e0, le nuove disposizioni genereranno sia aspetti positivi che negativi ( dipende anche dai punti di vista ), pertanto di seguito vengono illustrati quali sono i punti pi\u00f9 importanti:ProReprocit\u00e0: Con il nuovo accordo, le regole sono uguali per i frontalieri di entrambi i paesi;Regole pi\u00f9 chiare: per l\u2019 individuazione dei lavoratori con status di frontaliere;Maggior gettito erariale: per la Svizzera che si vede aumentare di venti punti percentuale la quota imponibile, passando dal 60 all\u2019 80%.ControFiscalit\u00e0: con l\u2019 entrata a regime del nuovo accordo, i frontalieri, anche pur potendo usufruire di crediti d\u2019 imposta per le doppie imposizioni, dovranno pagare le imposte in entrambi i Paesi. Clausole Anti AbusoVista l\u2019 importante penalizzazione dal punto di vista impositivo, che interesser\u00e0 i nuovi frontalieri entro la fascia dei 20Km, e per evitare che vengano posti in essere eventuali abusi normativi atti ad evitare maggiori aggravi ed imposizioni, \u00e8 stata istituita una clausola cd \u201cAnti Abuso\u201d che permetter\u00e0 durante il periodo transitorio, qualora siano rilevate anomalie ed abusi evidenti e manifesti, di darne notizia all\u2019 altro Stato al fine di intraprendere le dovute verifiche e controlli.Smart-Working frontalieriL\u2019 accordo non prevede ulteriori clausole di salvaguardia rispetto a quelle gi\u00e0 scadute il 30 giugno, e tali tipologie di lavoratori potrebbero dover trovarsi essere chiamati a rispettare le regole ordinarie. In ogni caso l\u2019 accordo prevede che Italia e Svizzera formulino un nuovo protocollo al fine di evitare la perdita dei benefici del lavoratore frontaliere.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/index.php\/2023\/10\/16\/dal-2024-nuovo-accordo-per-i-frontalieri-con-la-svizzera\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/lexmentor.ch\/index.php\/2023\/10\/16\/dal-2024-nuovo-accordo-per-i-frontalieri-con-la-svizzera\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/index.php\/2023\/10\/16\/dal-2024-nuovo-accordo-per-i-frontalieri-con-la-svizzera\/#primaryimage","url":"https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri.jpg","contentUrl":"https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri.jpg","width":1200,"height":630},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/index.php\/2023\/10\/16\/dal-2024-nuovo-accordo-per-i-frontalieri-con-la-svizzera\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/lexmentor.ch\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Dal 2024 nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera."}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/#website","url":"https:\/\/lexmentor.ch\/","name":"Lex Mentor","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/lexmentor.ch\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/#organization","name":"Lex Mentor","url":"https:\/\/lexmentor.ch\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/cropped-logo_auto-removebg-preview-1.png","contentUrl":"https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/cropped-logo_auto-removebg-preview-1.png","width":657,"height":125,"caption":"Lex Mentor"},"image":{"@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/#\/schema\/person\/22fbf079178f1da6f0ced9dcaeefe791","name":"Lex Mentor","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/lexmentor.ch\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a8e6fd81eacbbb07692b1e486936021368959ac9431aacafada9acf785930b40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a8e6fd81eacbbb07692b1e486936021368959ac9431aacafada9acf785930b40?s=96&d=mm&r=g","caption":"Lex Mentor"},"url":"https:\/\/lexmentor.ch\/index.php\/author\/lex-mentor\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri.jpg",1200,630,false],"thumbnail":["https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri-300x158.jpg",300,158,true],"medium_large":["https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri-768x403.jpg",768,403,true],"large":["https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri-1024x538.jpg",1024,538,true],"1536x1536":["https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri.jpg",1200,630,false],"2048x2048":["https:\/\/lexmentor.ch\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frontalieri.jpg",1200,630,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Lex Mentor","author_link":"https:\/\/lexmentor.ch\/index.php\/author\/lex-mentor\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Con la legge 83\/2023 \u00e8 stato varato nuovo accordo sull\u2019imposizione dei frontalieri tra Italia e Svizzera che entrer\u00e0 in vigore da gennaio 2024. 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